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Il principio
contabile n. 25 stabilisce i requisiti per l'iscrizione delle
imposte differite in bilancio e cioè: a) le passività per imposte
differite non devono essere contabilizzate qualora esistano scarse
probabilità che tale debito insorga (la prova delle scarse
probabilità deve essere fornita attraverso piani finanziari
dell'impresa); b) le attività per imposte anticipate non devono
essere contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole certezza del
loro futuro recupero.
A tale scopo e’
stato completato lo sviluppo del modulo “Imposte Anticipate e
Differite” della procedura Gecom-Multi/Redditi.
Il modulo
consente la gestione completa ed automatica delle operazioni che
generano imposte differite ed anticipate, dal momento della loro
rilevazione alla compilazione dei prospetti consigliati dall’OIC
(Organismo Italiano di Contabilità) da riportare in nota
integrativa. |